1/06/2023
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 372 del 7 luglio 2023 in tema di rottamazione quarter.
L’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ai commi dal 231 al 252, disciplina la definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. Rottamazione quater).
Con riferimento alle modalità di versamento, il comma 242 stabilisce che il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione;
- mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;
- presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Con ogni evidenza, dunque, ai fini del valido perfezionamento della definizione in parola, il pagamento va eseguito esclusivamente con le modalità enucleate dal citato comma 242, che non contemplano il versamento e la compensazione tramite Modello F24 disciplinate dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
In tal senso si è espressa la circolare 20 agosto 2020, n. 25/E, a commento della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall’articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (cd. ”rottamazione ter”).
La lettera c) del comma 242 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 non contempla a differenza della stessa lettera del comma 12 dell’articolo 3 del decreto legge n. 119 del 2018 alcun richiamo alla disciplina in tema di compensazione dei crediti ”commerciali” vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, introdotta dall’articolo 12, comma 7bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, disciplina estesa di anno in anno ad opera di successivi veicoli normativi e poi resa permanente dall’articolo 20ter, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, mediante l’inserimento del secondo periodo nel comma 1 dell’articolo 28quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.
In conclusione, il contribuente non potrà utilizzare il proprio credito IVA, né i crediti ”commerciali” di cui eventualmente dispone, per pagare gli importi dovuti per il valido perfezionamento della c.d. rottamazionequater di cui intende avvalersi.
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