25/07/2023

Con la risposta a interpello n. 377 del 10 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in tema di superbonus e momento rilevante per la verifica del rispetto del requisito di destinazione ad abitazione principale di un’unità immobiliare unifamiliare oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione.

L’art. 9, comma 1, lettera a), n. 3), del decreto Aiuti quater ha modificato il comma 8-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio, introducendo il terzo periodo, ai sensi del quale per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni, il superbonus spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un “reddito di riferimento”, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119, non superiore a 15.000 euro.

Con la circolare n. 13/E del 2023 è stato chiarito che la verifica del rispetto dei requisiti costituisce una novità dell’attuale disciplina del superbonus che riguarda soltanto gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023.

La medesima circolare precisa, inoltre, che per “interventi avviati dal 1° gennaio 2023” devono intendersi, in linea generale, gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) sia stata presentata a decorrere dalla predetta data e la cui data di inizio lavori, indicata nella medesima CILA, sia successiva al 31 dicembre 2022. Possono rientrare, inoltre, nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000.

In merito al requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, la circolare chiarisce che può essere applicata la definizione dell’art. 10, comma 3-bis, TUIR, secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.

Il medesimo documento di prassi ha, inoltre, chiarito che, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il superbonus spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine degli stessi.

Quindi è possibile fruire del superbonus nella misura del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che l’immobile di proprietà oggetto degli interventi agevolabili sia adibito ad abitazione principale al termine degli interventi medesimi.