28/06/2023

L’intervento della stabile organizzazione nelle cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia deve esser valutato caso per caso, al fine di poter individuare, in relazione a ciascuna operazione, il debitore di imposta. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 374 del 10 luglio 2023. Lo svolgimento di meri compiti di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione o il recupero crediti, non è sufficiente per considerare integrato il requisito dell’intervento della stabile organizzazione nella fornitura dei beni o servizi.

Con la risposta a interpello n. 374 del 10 luglio 2023, in tema di intervento della stabile organizzazione nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, l’Agenzia delle Entrate ricorda che – in termini generali – la stabile organizzazione italiana di un soggetto domiciliato e residente all’estero è soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.

Ai sensi dell’art. 17, comma 2, del decreto Iva, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.

In base all’art. 17, comma 4, le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Quest’ultima disposizione trae origine dall’art. 192-bis della direttiva IVA, ai sensi del quale quando un soggetto passivo effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile in uno Stato membro in cui ha una stabile organizzazione e tale stabile organizzazione non interviene nella cessione/prestazione, il soggetto passivo è considerato non stabilito in tale Stato membro.

L’art. 53 del regolamento UE n. 282/2011 chiarisce che devono ricorrere due condizioni affinché si possa ritenere che una stabile organizzazione intervenga in una operazione commerciale ai sensi dell’art. 192-bis della direttiva IVA:

  • la stabile organizzazione di cui dispone il soggetto passivo deve essere “caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa”;
  • se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, si considera che tale organizzazione non partecipa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 192-bis, lettera b), della direttiva n. 2006/112/CE, a meno che i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione.

Al riguardo, lo svolgimento di meri compiti di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione o il recupero crediti, non è sufficiente per considerare integrato il requisito dell’intervento della stabile organizzazione nella fornitura dei beni o servizi.

Sebbene l’art. 53 riguardi solo le operazioni attive, non si ravvisano ostacoli a una lettura “speculare” dello stesso in relazione alle operazioni passive effettuate dalla stabile organizzazione, con riferimento alle quali è opportuno verificare un intervento della stessa anche “durante” l’operazione passiva, ossia mentre questa è in corso di svolgimento.

Da tutto quanto sopra esposto, come confermato dall’Amministrazione finanziaria con diverse risposte ad Interpello (cfr., in particolare, le risposte n. 52 del 2021 e n. 57 del 2023), deriva che l’intervento della stabile organizzazione nelle cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia deve esser valutato caso per caso, al fine di poter individuare, in relazione a ciascuna operazione, il debitore di imposta.