
14/10/2020
Saranno obbligatorie solo dal 1° gennaio 2021, ma le modifiche all’attuale tracciato (versione 1.2) della fattura elettronica sono già entrate in vigore dal 1° ottobre. Queste modifiche convivranno con l’attuale tracciato fino al 31 dicembre; dal 2021 non potrà più essere utilizzato il tracciato versione 1.2, ma dovrà essere utilizzato il tracciato versione 1.2.1. Quali sono le differenze tra i due tracciati? E come devono essere valorizzati e gestiti i nuovi elementi? Attenzione anche ai nuovi controlli che il Sistema di Interscambio effettuerà per validare le informazioni contenute all’interno della fattura.
Le modifiche al tracciato di fattura elettronica sono in vigore (facoltative) dal 1° ottobre 2020. L’utilizzo obbligatorio dei nuovi codici scatterà dal 1° gennaio 2021.
Le modifiche introdotte all’attuale tracciato (versione 1.2), sono riportare nella Tabella n. 1.
Tabella n. 1 – Le modifiche al tracciato
1
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Aggiunto l’attributo SistemaEmittente: questo attributo di tipo char(10) è facoltativo ed è stato introdotto come attributo dell’elemento FatturaElettronica
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Valorizzare questo campo con una sigla che identifica il nome del sistema utilizzato per l’invio delle fatture a SDI
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2
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Modificata la molteplicità dell’elemento DatiRitenuta in DatiGeneraliDocumentoType: nel precedente tracciato l’elemento (facoltativo) DatiRitenuta poteva essere riportato una sola volta
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Con il nuovo tracciato viene data la possibilità di inserire più tipologie di ritenuta (ad esempio ritenuta fiscale e ENASARCO)
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3
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Modificata l’obbligatorietà dell’elemento ImportoBollo in DatiBolloType
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all’interno del nuovo tracciato, se viene valorizzato l’elemento DatiBollo (facoltativo), il campo ImportoBollo del suddetto elemento deve essere obbligatoriamente valorizzato
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4
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Modificato il type dell’elemento Importo in ScontoMaggiorazioneType per recepire fino a 8 decimali
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nel precedente tracciato questo elemento era previsto con soli 2 decimali
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5
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Aggiunti i valori “M2” e “ZO” in type CausalePagamentoType ed eliminato il valore “Z”
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i valori ammessi sono quelli della CU consultabili alla pagina delle istruzioni di compilazione del modello CU messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
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6
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Aggiunti i valori TD16, TD17, TD18, TD19, TD21, TD22, TD23, TD24, TD25, TD26 e TD27 in type TipoDocumentoType
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La decodifica relativa al valore TD20, che nel precedente tracciato corrispondeva a “Autofattura”, è stata modificata in:
TD20: Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993)
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7
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Aggiunti i valori RT03, RT04, RT05 e RT06 in type TipoRitenutaType.
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La decodifica relativa ai nuovi valori è la seguente:
RT03: Contributo INPS
RT04: Contributo ENASARCO
RT05: Contributo ENPAM
RT06: Altro contributo previdenziale
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8
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Aggiunto il valore “MP23” in type ModalitaPagamentoType
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La decodifica relativa al nuovo valore è la seguente: MP23 PagoPA
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9
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Modificato il type dell’elemento CodiceValore in CodiceArticoloType con ampliamento di caratteri ammessi
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Il type dell’elemento cambia da String35Type a String35LatinExtType, ammettendo così fino ad un massimo di 35 caratteri inclusi nell’intervallo U+0100 – U+017F
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10
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Aggiunti i valori N2.1, N2.2, N3.1, N3.2, N3.3, N3.4, N3.5, N3.6, N6.1, N6.2, N6.3, N6.4, N6.5, N6.6, N6.7, N6.8, N6.9 in type NaturaType
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11
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Modificato il type EmailType
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Con il nuovo tracciato (versione 1.2.1) è stata eliminata la dimensione minima di 7 caratteri, mantenendo invariata la dimensione massima di 256 ed è stato, inoltre, aumentato il set di caratteri utilizzabili all’interno dell’indirizzo e-mail
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Tabella n. 2 – TipoDocumentoType: la decodifica relativa ai nuovi valori
TD16:
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Integrazione fattura reverse charge interno
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TD17
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Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
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TD18
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Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
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TD19
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Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
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TD21
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Autofattura per splafonamento
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TD22
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Estrazione beni da Deposito IVA
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TD23
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Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
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TD24
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Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
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TD25
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Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
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TD26
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Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
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TD27
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Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
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Tabella n. 3 – NaturaType: la decodifica relativa ai nuovi valori
N2.1
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non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972
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N2.2
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non soggette – altri casi
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N3.1
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non imponibili – esportazioni
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N3.2
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non imponibili – cessioni intracomunitarie
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N3.3
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non imponibili – cessioni verso San Marino
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N3.4
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non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
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N3.5
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non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
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N3.6
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non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
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N6.1
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inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
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N6.2
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inversione contabile – cessione di oro e argento puro
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N6.3
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inversione contabile – subappalto nel settore edile
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N6.4
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inversione contabile – cessione di fabbricati
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N6.5
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inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
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N6.6
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inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
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N6.7
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inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
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N6.8
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inversione contabile – operazioni settore energetico
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N6.9
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inversione contabile – altri casi
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Nota bene
È importante sottolineare che i codici N2, N3 e N6 previsti nell’attuale tracciato (versione 1.2) non saranno più validi a partire dal 1° gennaio 2021.
Gli ulteriori controlli implementati da Sistema di Interscambio
A partire dal 1° ottobre 2020, il Sistema di Interscambio effettuerà ulteriori controlli al fine della validazione delle informazioni contenute all’interno della fattura.
Gli ulteriori controlli introdotti sono i seguenti:
Codice 00443
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non c’è corrispondenza tra i valori indicati nell’elemento 2.2.1.12 <AliquotaIVA> o 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> e quelli dell’elemento 2.2.2.1 <AliquotaIVA>
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la nuova regola introdotta prevede che tutti i valori delle aliquote IVA presenti nelle linee di dettaglio di una fattura o nei dati di cassa previdenziale siano presenti anche nei dati di riepilogo. Si applica solo alle fatture ordinarie
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Codice 00444
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non c’è corrispondenza tra i valori indicati nell’elemento 2.2.1.14 <Natura> o 2.1.1.7.7 <Natura> e quelli dell’elemento 2.2.2.2 <Natura>
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la nuova regola introdotta prevede che tutti i valori di natura dell’operazione presenti nelle linee di dettaglio di una fattura o nei dati di cassa previdenziale siano presenti anche nei dati di riepilogo. Si applica solo alle fatture ordinarie
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Codice 00445
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non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione
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la nuova regola introdotta (che sarà però in vigore dal 1° gennaio 2021) prevede che non si possano più utilizzare i codici natura “padre” ma solo quelli di dettaglio, laddove previsti; in particolare per le fatture ordinarie non sono più utilizzabili i codici N2, N3 e N6, mente per quelle semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3
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Codice 00471
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per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente
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la nuova regola introdotta prevede che i valori TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20 del tipo documento non ammettano l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario. Si applica solo alle fatture ordinarie
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Codice 00472
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per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente
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la nuova regola introdotta prevede che il tipo documento TD21 (autofattura per splafonamento) non ammetta l’indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario. Si applica solo alle fatture ordinarie
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Codice 00473
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per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> non è ammesso il valore “IT” nell’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese>
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la nuova regola introdotta prevede che i valori TD17, TD18 e TD19 del tipo documento non ammettano l’indicazione in fattura di un cedente italiano. Si applica solo alle fatture ordinarie
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Codice 00474
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per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> non sono ammesse linee di dettaglio con l’elemento 2.2.1.12 <AliquotaIVA> contenente valore zero
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la nuova regola introdotta prevede che nel tipo documento TD21 (autofattura per splafonamento) tutte le linee di dettaglio abbiano un’aliquota IVA diversa da zero. Si applica solo alle fatture ordinarie
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I seguenti ulteriori controlli sono stati aggiunti, sempre a partire dal 1° ottobre 2020, per quanto riguarda le fatture transfrontaliere:
Codice 00321
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1.2.1.2 <CodiceFiscale> di soggetto non partecipante al gruppo IVA
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la nuova regola introdotta prevede anche per le fatture transfrontaliere che in presenza di una partita IVA di gruppo IVA del Cedente/Prestatore occorra valorizzare il Codice Fiscale del Cedente/Prestatore con quello del soggetto partecipante al gruppo
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Codice 00325
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1.4.1.2 <CodiceFiscale> di soggetto non partecipante al gruppo IVA
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la nuova regola introdotta prevede anche per le fatture transfrontaliere che In presenza di una partita IVA di gruppo IVA del Cessionario/Committente occorre valorizzare il Codice Fiscale del Cessionario/Committente con quello del soggetto partecipante al gruppo
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Codice 00448
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non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione
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la nuova regola introdotta (che sarà però in vigore dal 1° gennaio 2021) prevede che non si possano più utilizzare i codici natura “padre” ma solo quelli di dettaglio, laddove previsti; in particolare per le fatture ordinarie non sono più utilizzabili i codici N2, N3 e N6, mente per quelle semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3
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