
24/09/2020
Con il provvedimento n. 311557 del 24 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato nuove modifiche al provvedimento riguardante la consultazione da parte degli operatori IVA, o degli intermediari dagli stessi delegati, delle fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, nonché da parte dei consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.
In particolare, quanto alle modalità con cui l’Agenzia delle Entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute, nel dicembre 2018 è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori IVA o un intermediario appositamente delegato ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Successivamente è stato disposto lo slittamento di alcuni termini connessi al servizio di consultazione, stabilendo che la funzionalità di adesione al servizio fosse resa disponibile dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019, preservando, in questo periodo transitorio, la consultazione da parte degli operatori IVA di tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Il D.L. n. 124/2019 ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. Lo stesso decreto ha stabilito che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità alle disposizioni del regolamento n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2013.
Poiché sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare queste disposizioni normative, come da intese con il Garante per la privacy, con il provvedimento del 24 settembre 2020 è disposta una ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 del periodo per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.
Inoltre, nell’ottica di efficientamento del processo di fatturazione elettronica e recependo le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, è stata prevista una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale “web service” per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (SdI) in grado di produrre un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest’ultimo e il soggetto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente.
La nuova funzionalità prevede anche un servizio per il reinoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche che non sono state recapitate al soggetto.
La funzionalità di reinoltro riferita a file fatture che si trovano nello stato di “Impossibilità di recapito”, comporterà, al buon esito dell’operazione di reinoltro, l’impostazione automatica della data di consegna con la data di ritrasmissione, rilevante quindi ai fini fiscali.