09/09/2020

Il mese di settembre, come da tradizione, rappresenta la ripresa delle attività dopo la pausa estiva. Riaprono gli uffici, si riavviano molte attività, per molti, è il mese dei buoni propositi e dell’avvio di un nuovo anno lavorativo. Infatti, in molti casi, è proprio nel mese di settembre che le aziende iniziano la programmazione della propria attività futura, iniziando a stilare budget e piani per il nuovo anno solare che inizierà a gennaio.
Anche per il Fisco, il mese di settembre non è da meno, ricco com’è di appuntamenti (anche se, a onor del vero, il calendario fiscale non conosce soste, ma è un continuo susseguirsi di adempimenti e di date da segnare sul calendario). E quest’anno le scadenze da evidenziare sono tante, anche se a settembre non c’è stata la tanto attesa proroga del versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi dei soggetti ISA.
Di seguito ci si soffermerà sugli appuntamenti con il Fisco calendarizzati al 16 settembre, partendo da quelle che rappresentano la vera novità di quest’anno, ovvero, la ripresa dei versamenti sospesi a seguito dei vari decreti anti-Covid.

Ritenute, addizionali, IVA e contributi sospesi per Covid

Entro il 16 settembre vanno ripresi i versamenti di:
– ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973);
– addizionali regionali e comunali IRPEF;
– IVA;
– contributi previdenziali e assistenziali;
– INAIL.
In realtà, entro il 16 settembre non va versato l’intero importo dovuto, ma – grazie alle modifiche del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) – i contribuenti possono scegliere di versare solo il 50% del dovuto (in unica soluzione o 4 rate mensili).
Il secondo 50% va versato a partire dal 16 gennaio 2021, in un massimo di 24 rate mensili.
Riguardo ai soggetti interessati dall’adempimento, ci si deve rifare ai vari decreti emanati nel corso degli ultimi mesi e che si sono, in alcuni casi, sovrapposti, rendendo il quadro molto complesso.
Per avere un quadro completo, comunque, è sufficiente rifarsi al decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e precisamente agli articoli 126 e 127 a cui si rimanda.
Nota bene
Per il versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (articoli 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973), sospese da parte del sostituto su esplicita richiesta dei contribuenti, questi devono utilizzare nel modello F24 il codice tributo 4050 denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (risoluzione 7 settembre 2020, n. 50/E).

Somme dovute a seguito di atti di adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione

Un’altra importante scadenza del 16 settembre, anch’essa legata all’emergenza Covid-19, è la ripresa dei versamenti – in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 – delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesioneconciliazionerettifica e liquidazione (art. 149, D.L. n. 34/2020).
Più precisamente, sono stati prorogati a tale data i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:
a) atti di accertamento con adesione;
b) accordo conciliativo;
c) accordo di mediazione;
d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
f) atti di recupero;
g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dei tributi concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sulle assicurazioni.
La proroga ha riguardato gli atti ivi indicati, i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Inoltre, è stato prorogato sempre al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo ai suddetti atti, i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Le disposizioni si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base ai relativi atti rateizzabili, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate degli atti del procedimento di accertamento e delle controversie tributarie.
Entro il 16 settembre, pertanto, occorre versare le somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione oppure mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

LIPE del secondo trimestre 2020

Un’ultima scadenza del 16 settembre che merita di essere ricordata è la trasmissione della comunicazione delle liquidazioni IVA relativa al periodo 1° aprile-30 giugno 2020 (quindi, il secondo trimestre).
Si tratta di un adempimento, ormai, di routine, che non ha novità da segnalare.
Pertanto, valgono le regole già note e precisamente:
– occorre utilizzare il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” composto da un frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali e il quadro VP,
– la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite uno dei soggetti incaricati;
– i soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia del modello trasmesso e della ricevuta, che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione;
– se, entro il termine di presentazione, sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti;
– la comunicazione dei dati può essere realizzata tramite i servizi e strumenti messi gratuitamente a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per contribuenti e intermediari.
Infine, vale la pena di ricordare che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.