23/07/2020

Il decreto Rilancio ha spostato al 31 agosto 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate (tributarie e non) derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020, in un’unica soluzione ovvero richiedendo una rateizzazione: in tal caso, per evitare che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione attivi procedure di recupero, è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2020.

Richiesta di rateazione
La rateazione permette il pagamento dilazionato della cartella di pagamento. Il contribuente deve presentare richiesta all’Agente della riscossione, utilizzando appositi modelli, disponibili sul sito istituzionale.
La richiesta può essere inviata:
– tramite posta elettronica certificata (PEC), insieme alla copia del documento di identità o di riconoscimento, alla casella PEC dell’area territoriale relativa alla provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione
– direttamente allo sportello;
– online usufruendo del servizio “rateizza adesso” presente nell’area riservata.
Quali sono le modalità di esecuzione dei pagamenti non effettuati, perché oggetto di sospensione, da versare entro il 30 settembre 2020?
Le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione potranno essere pagate in un’unica soluzione ovvero oggetto di rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate- Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2020.
In caso di piani di rateizzazione in corso, con rate che scadono nel periodo di sospensione, quali modalità di pagamento sono previste?
Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo al 31 agosto 2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 settembre 2020.
Persone fisiche
Debiti fino a euro 60.000,00
Debiti superiori a euro 60.000,00
I debiti fino a 60 mila euro possono essere pagati in via dilazionata, presentando una domanda di rateazione presso l’Agente della Riscossione (disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate Riscossione) dichiarando una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, fino a un massimo di 72 rate (6 anni).
Concorre a determinare la soglia di 60 mila euro, oltre all’importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso.
Le rate potranno essere costanti o crescenti.
I debiti superiori a 60 mila euro possono essere pagati in via dilazionata presentando una domanda di rateazione presso l’Agente della Riscossione e allegando la certificazione relativa all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare attestante la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Se la richiesta è accolta, il piano ordinario consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni).
Concorre a determinare la soglia di 60 mila euro, oltre all’importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso.
Le rate potranno essere costanti o crescenti.

Piano straordinario

In caso di impossibilità di pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, si può ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante.
I requisiti per ottenere un piano straordinario sono stabiliti dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa anche il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.
È necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. Tale condizione si verifica quando l’importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del proprio nucleo familiare risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).
In questo caso, la domanda di rateizzazione, deve attestare una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, allegando la certificazione relativa all’ISEE del proprio nucleo familiare, comprensiva del quadro N – Indicatore della situazione reddituale, debitamente valorizzato.

Proroga

In caso di difficoltà economiche, qualora il piano di rateizzazione non sia decaduto, può essere richiesto un allungamento dei tempi di pagamento delle rate.
La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata dichiarando che, successivamente alla concessione della rateizzazione, si è verificato un peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.