
29/06/2020
Nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. 27 giugno 2020 sul differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi.
Il provvedimento è stato emanato in ragione delle esigenze generali rappresentate dagli intermediari e dai contribuenti per gli adempimenti fiscali da eseguire e dello stato nazionale di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il D.P.C.M. si compone di un unico articolo, rubricato “Differimento per l’anno 2020 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali” e prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP, laddove non vi siano le condizioni per l’applicazione dell’art. 24 del decreto Rilancio, devono effettuare i versamenti:
– entro il 20 luglio 2020 senza alcuna maggiorazione;
– dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
La proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali si applica non solo ai soggetti ISA o ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA, ma anche a coloro che applicano il regime forfetario, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, laddove abbiano i requisiti richiesti.