
10/03/2020
L’espandersi del Coronavirus, il cui vero nome è Covid-19, ha portato il Governo a emanare tutta una serie di provvedimenti volti a contrastare, anche da un punto di vista tributario, tale emergenza.
Si tratta di decreti del Presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) e, allo stato attuale, di due decreti legge, che hanno dettato dapprima le regole di sicurezza sanitaria, non oggetto della presente circolare, e successivamente anche misure di carattere fiscale.
I decreti emanati per l’emergenza epidemiologica |
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Dl 6 del 23.02.2020 | Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 |
Dpcm 23.02.2020 | Disposizioni attuative del Dl 6/ 2020 |
Dm 24.02.2020 | Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica |
Dpcm 1.03.2020 | Ulteriori disposizioni attuative del Dl 6 /2020 (questo Dpcm cessa di avere efficacia dall’8 marzo 2020 ) |
Dl 9 del 2.3.2020 | Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese anche di carattere fiscale |
Dpcm 4.3.2020 | Ulteriori disposizioni attuative del Dl 6 /2020 , applicabili sull’intero territorio nazionale (questo Dpcm cessa di avere efficacia dalll’8 marzo 2020) |
Dpcm 8.3.2020 | Ulteriori disposizioni attuative del Dl 6/2020 , applicabili sull’intero territorio nazionale |
Sintetizziamo di seguito la struttura di tutti i decreti citati nella tabella, per poi soffermarci sulle norme di carattere fiscale:
•con il Dl 6/2020 sono state disposte tutta una serie di misure con riferimento ai comuni inizialmente maggiormente colpiti dal virus , come per esempio, il divieto di allontanamento dai Comuni stessi, il divieto di accesso nei Comuni, la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, la chiusura di tutte le attività commerciali a esclusione di quelle per l’acquisto dei beni di prima necessità, ecc.;
•con il Dpcm del 23 febbraio 2020 è stata data attuazione al Dl 6/2020 , prevedendo, oltre a misure sanitarie, anche la possibilità di applicare in via automatica il cosiddetto lavoro agile, disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017 , a ogni rapporto di lavoro subordinato «nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti»;
•con il Dm 24 febbraio 2020 sono stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, di cui si dirà in seguito, ma solo per i soggetti che avevano la residenza ovvero la sede operativa o, ancora, la sede legale o la sede operativa, in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm 23 febbraio 2020 ;
•con il Dpcm 1° marzo 2020 , (che cessa di avere efficacia dall’8 marzo 2020 e cioè dalla pubblicazione del Dpcm 8.3.2020 ), sono state introdotte misure urgenti per il contenimento del contagio in altri comuni, indicati nell’allegato 1 al Dpcm stesso , come, per esempio, il divieto di allontanamento da tali comuni, il divieto di accesso ai comuni stessi, la sospensione delle manifestazioni, lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, ecc.
•con il Dl 9/2020 sono state introdotte sospensioni per determinati adempimenti e versamenti tributari, oltre ad altre misure, di cui si dirà in seguito;
•con il Dpcm 4 marzo 2020, (che cessa di avere efficacia dall’8 marzo 2020 e cioè dalla pubblicazione del Dpcm 8.3.2020 ), sono state introdotte misure per il contrasto e il contenimento del virus, che hanno portata nazionale, come, per esempio, la sospensione di congressi, riunioni, meeting, la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, in cui non è possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ecc.;
•con il Dpcm 8 marzo 2020 sono state adottate tutta una serie di misure con riferimento sia ai comuni decretati “zona rossa”, come, per esempio, l’evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita da tali territori, il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o positivi al virus, la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati, ecc, nonché misure che riguardano l’intero territorio nazionale come, per esempio, la sospensione di congressi, riunioni, meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto il personale sanitario, la sospensione di manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, ecc.
Per quanto concerne, invece, le disposizioni di natura fiscale il primo intervento è stato posto in essere attraverso il Dm 24 febbraio 2020 , che dispone la sospensione dei termini:
•dei versamenti e
•degli adempimenti tributari,
– sia per le persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio di uno dei Comuni di cui all’allegato 1 al Dpcm 23 febbraio 2020 ,
– sia per i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno la sede legale o la sede operativa sempre nel territorio dei comuni di cui al citato allegato.
Si tratta, dunque, da un punto di vista soggettivo, di una misura destinata ai soli soggetti che si trovano, nei termini appena indicati, nei comuni maggiormente colpiti dal virus, mentre da un punto di vista oggettivo la norma fa riferimento ai versamenti e agli adempimenti tributari, in genere, specificando che la sospensione vale anche per le cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione e per gli accertamenti esecutivi.
Facendo presente che non sono rimborsate le somme eventualmente già versate, la sospensione riguarda versamenti e adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
Il terzo comma dell’articolo 1 del decreto ministeriale in commento dispone, altresì, che i sostituti d’imposta che hanno la sede legale o la sede operativa sempre nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 al Dpcm 23 febbraio 2020 «non operano le ritenute alla fonte per il periodo di sospensione indicato nel medesimo comma», con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 23, 24 e 29 del Dpr 600/1973, ossia:
•ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
•ritenute sui redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
•ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.
La norma, però, nasconde un’insidia. Viene, infatti, stabilito che i sostituti d’imposta, nel periodo di sospensione, «non operano le ritenute», concetto ben diverso dal non versare le ritenute. Il «non operare» significa che nella busta paga del dipendente non deve essere applicata la ritenuta e, quindi, egli riceverà uno stipendio al lordo della trattenuta fiscale.
Il problema che sorge, una volta terminata la sospensione dei termini, è che il dipendente, che ha ricevuto lo stipendio lordo, dovrebbe o effettuare egli stesso il versamento delle ritenute non versate ovvero dare provvista al datore di lavoro affinché egli possa versarle.
La cosa sembra complessa, tanto più se il sostituto d’imposta, ossia il datore di lavoro, nelle more dell’emanazione del decreto in commento, ha operato le ritenute. In questo caso non è chiaro se egli deve provvedere, avendole appunto operate, al loro versamento oppure se può sospendere il versamento stesso in ossequio a quanto stabilito dal decreto che stabilisce la sospensione, in generale e come già detto, dei versamenti.
Per quanto concerne gli adempimenti e i versamenti che sono oggetto di sospensione, il decreto stabilisce che essi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il mese di aprile 2020.
L’articolo 3 del Dl 9/2020 , di cui si dirà anche in seguito, stabilisce che le disposizioni di cui al Dm 24 febbraio 2020 , appena viste, si applicano «anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale», sempre che abbiano sede o operino nei comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm del 1° marzo 2020.
La sospensione, nei termini sopra indicati, degli adempimenti e versamenti che scadono tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, riguarda anche gli adempimenti e versamenti che i soggetti indicati effettuano per conto di aziende e clienti che non operano nei territori di cui all’allegato 1 del Dpcm del 1° marzo 2020, e riguarda, altresì, le società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni dell’allegato 1 citato, rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
Anche per tali adempimenti e versamenti, oggetto di sospensione, trova applicazione quanto stabilito dal Dm 24 febbraio 2020 e quindi essi vanno effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il mese di aprile 2020.
Sulla sospensione dei termini è intervenuto, in seconda battuta, il già citato Dl 9/2020 , che contiene anche altre disposizioni, stabilendo che con riferimento «alle entrate tributarie e non tributarie» sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da:
•cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
•avvisi di accertamento esecutivi,
•attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps.
La sospensione riguarda altresì:
•gli atti di accertamento delle dogane,
•gli avvisi di accertamento degli enti.
La sospensione riguarda sia le persone fisiche sia i soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni, rispettivamente, la residenza o la sede operativa, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al Dpcm 1° marzo 2020.
Facendo presente che non viene rimborsato quanto già versato, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Dispone il terzo comma dell’articolo 2 del Dl 9/2020 , che sono differiti al 31 maggio 2020:
•il termine di versamento del 28 febbraio 2020 che riguarda la definizione agevolata dei carichi pendenti affidati all’agente della riscossione, se rateizzati, e di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del Dl 119/2018 ;
•il termine di versamento del 28 febbraio 2020 che riguarda la definizione agevolata dei carichi pendenti affidati all’agente della riscossione, se rateizzati, in riferimento ai quali non è stato effettuato l’integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018, e di cui all’articolo 23 del Dl 119/2018 ;
•il termine di versamento del 28 febbraio 2020 che riguarda la definizione dei debiti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2007, e di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del Dl 119/2018 ;
•il termine di versamento del 28 febbraio 2020 che riguarda la definizione agevolata dei carichi pendenti affidati all’agente della riscossione, se rateizzati, quando la dichiarazione all’agente della riscossione è stata presentata entro il 31 luglio 2019, e di cui all’articolo 16 bis, comma 1, lettera b), n. 2, del Dl 34/2019 ;
•il termine di versamento del 31 marzo 2020 che riguarda, i debiti, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, delle persone fisiche, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, e risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico, e di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 145/2018.
Anche per i contributi previdenziali e assistenziali è stato decretato un periodo di sospensione sia per gli adempimenti che per i versamenti. Il Dl 9/2020, all’articolo 3 , stabilisce, infatti, che vengono sospesi i versamenti e gli adempimenti in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, nei comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm del 1° marzo 2020. I versamenti e gli adempimenti devono essere effettuati dal 1° maggio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza interessi e sanzioni. Per le somme eventualmente già versate non viene posto in essere il rimborso.
La norma parla genericamente di “adempimenti e versamenti” e, quindi, dovrebbero essere ricompresi i contributi di qualsiasi natura e genere, sia quelli relativi ai dipendenti e a soggetti a questi assimilati, sia quelli relativi alle posizioni personali di imprenditori e soci. La genericità del termine “contributi previdenziali” dovrebbe riferirsi anche a quelli dovuti dai lavoratori autonomi, anche se sono gestiti da casse di previdenza private. In merito sarebbe necessario un chiarimento ufficiale anche da parte degli stessi ordini professionali.
Sempre nei comuni individuati dall’allegato 1 al Dpcm del 1° marzo 2020, è sospeso, fino al 30 aprile 2020, il versamento del diritto annuale per l’iscrizione alle camere di commercio. Non solo, la sospensione riguarda anche altri adempimenti elencati nella tabella che segue.