24/01/2020

Con il decreto legge n. 124 del 2019 , cosiddetto decreto “Fiscale”, collegato alla legge di bilancio, sono state modificate le norme volte a contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni. La citata normativa, infatti, prevede, innanzitutto, che i crediti per IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive di ammontare superiore a 5.000 euro annui potranno essere utilizzati in compensazione solo dopo la presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito. In particolare, sarà necessario aspettare il decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione da cui lo stesso emerge, dichiarazione che deve recare anche l’apposizione del visto di conformità. Tale novità trova applicazione a decorrere dai crediti maturati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Rimangono invariate, invece, le regole relative alla compensazione orizzontale dei crediti di ammontare inferiore a 5.000 euro annui.

In merito alle compensazioni che superano i 5.000 euro, come ribadito anche dalla risoluzione 110/E del 31 dicembre 2019 emanata dalla Agenzia delle entrate, al fine di verificare il superamento di tale limite annuo, è necessario considerare, come peraltro già specificato dalla stessa Agenzia attraverso le circolari 1/E e 29/E , entrambe del 2010, solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24. Vengono escluse, quindi, dal plafond di euro 5.000 le compensazioni verticali, tributo da tributo, come ad esempio la compensazione dell’acconto Ires con il saldo Ires risultante a credito dalla dichiarazione.

Un ulteriore chiarimento fornito sempre dalla risoluzione 110/E richiamata, riguarda la possibilità di continuare a compensare i crediti sorti nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2019, ossia, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel 2018, anche senza la preventiva presentazione della dichiarazione per il relativo periodo d’imposta, fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2019. In altre parole, qualora nel 2018 un soggetto Ires avesse maturato un credito per la medesima imposta per euro 200mila, egli potrà continuare a compensare tale credito fino alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione relativa al 2019, all’interno della quale il credito eventualmente residuo verrà “rigenerato”, come espressamente indicato dalla risoluzione.

Il decreto legge n. 124 del 2019 in commento, individua, inoltre, alcuni divieti di compensazione per i destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA o di cancellazione dall’archivio del VIES. In particolare, a tali soggetti viene preclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti secondo le modalità indicate nella tabella che segue.

Si precisa che qualora venga utilizzato in compensazione un credito d’imposta in violazione delle disposizioni richiamate, il Modello F24 verrà scartato e il contribuente riceverà tale notifica tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. In tal caso i crediti per i quali resterà precluso l’utilizzo in compensazione, potranno essere esclusivamente:

-chiesti a rimborso, nel rispetto delle disposizioni vigenti, quali l’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973 e l’articolo 30 del DPR n. 633 del 1972, ovvero

-riportati «a nuovo» nella dichiarazione successiva.

Il decreto “Fiscale” in esame ha introdotto anche un’ulteriore importante novità relativa alle modalità di presentazione dei Modelli F24. L’articolo 3 del citato decreto, infatti, ha esteso a tutti i contribuenti l’obbligo di trasmettere i Modelli F24, che presentano compensazioni orizzontali, utilizzando gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. A decorrere dai crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, pertanto, tutti i Modelli F24 che presentano compensazioni orizzontali dovranno essere trasmessi utilizzando i canali Entratel o Fisconline.

Tale nuova procedura riguarda sia i contribuenti titolari di partita Iva, sia i contribuenti non titolari di partita Iva, ossia i soggetti così detti privati. Non solo. Per i sostituti d’imposta è obbligatoria la presentazione del modello F24 con i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate anche con riferimento ai crediti derivanti dal così detto “bonus Renzi”, come specificato dall’Agenzia delle entrate con la citata risoluzione n. 110/E del 2019 , nonché per i rimborsi derivanti da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

Il medesimo provvedimento ha, infine, introdotto anche delle rilevanti novità a livello sanzionatorio, applicabili alle deleghe presentate a partire da marzo 2020, in caso di indicazione all’interno del Modello F24 di crediti non utilizzabili in compensazione. In tal caso l’Agenzia delle entrate, oltre a comunicare la mancata esecuzione della delega di pagamento, applicherà la sanzione di cui all’articolo 15 , comma 2-ter, del decreto legislativo n. 471 del 1997, pari a 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita. Tale sanzione, per espressa previsione normativa, non ammette cumulo giuridico e continuazione.