
11/09/2019
(Il Sole 24 Ore dell’11/9/2019, Norme e Tributi, pag. 23, Angelo Busani)
Immobili e titoli – La risposta a interpello ignora le recenti sentenze emesse dalla Cassazione
L’istituzione e la dotazione di un trust mediante testamento provoca l’applicazione dell’imposta di successione e, se oggetto di dotazione sono anche beni immobili, sul loro valore catastale si applicano anche le imposte ipotecaria (aliquota del 2%) e catastale (con aliquota dell’1%).
Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 371 di ieri, prendendo in considerazione il caso di un trust testamentario istituito, con riguardo a beni esistenti in Italia, da un disponente residente in Australia, il quale aveva designato, quale beneficiario del trust, una propria nipote (figlia della sorella del de cuius): per questo l’Agenzia afferma che in questo caso l’imposta di successione va applicata con l’aliquota del 6 per cento.
L’Agenzia fornisce questa risposta ribadendo l’orientamento delle Circolari 48/2007 e 3/2008, senza menzionare la copiosissima giurisprudenza formatasi, da allora a oggi, in tema di trust e, quindi, nemmeno dell’approdo cui la Cassazione è giunta in numerose decisioni depositate negli scorsi mesi di giugno e luglio (15453, 15455, 15456, 16700, 16705, 19167, 19310 e 19319 del 2019).
Tali decisioni hanno rappresentato una radicale svolta nella materia in quanto hanno evidenziato che si è definitivamente consolidato l’orientamento secondo cui l’atto di dotazione del trust non sarebbe suscettibile di tassazione con l’imposta di donazione in quanto, in tale ambito, non si potrebbe ravvisare alcuna manifestazione di capacità contributiva. E se non c’è capacità contributiva quando il disponente dota un trust durante la propria vita, non pare essere diverso il caso di un trust istituito mediante un testamento.
In particolare, sul «trust successorio», come quello esaminato nella risposta 371, la Cassazione ha affermato che la manifestazione di capacità contributiva si avrebbe nel momento in cui il trustee attribuirà ai beneficiari il patrimonio del trust e che, pertanto, nel momento in cui il trust viene dotato di patrimonio, non si rende applicabile l’imposta proporzionale di donazione.
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