Vai ai contenuti della pagina

Credito d’imposta per il carburante delle imprese ittiche: definite le modalità per richiedere l’agevolazione

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha definito le modalità operative per accedere al credito d’imposta destinato alle imprese del settore della pesca, introdotto dal D.L. n. 33/2026 per compensare i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di carburanti a seguito delle recenti crisi internazionali.

L’agevolazione è rivolta alle micro, piccole e medie imprese che esercitano attività di pesca professionale e consiste in un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell’IVA, per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’alimentazione del naviglio peschereccio nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 maggio 2026.

Sono ammesse anche le fatture emesse successivamente al 31 maggio 2026, purché riferite a carburante consegnato entro tale data e adeguatamente documentato. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 10 milioni di euro; qualora le richieste superino lo stanziamento previsto, il beneficio sarà ridotto proporzionalmente tra tutti i beneficiari ammessi.

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma dedicata del Ministero, nel periodo compreso tra il 19 giugno e il 20 luglio 2026. Alla richiesta dovranno essere allegati la documentazione fiscale relativa agli acquisti, le prove di pagamento e l’estratto del libretto di controllo del carburante, oltre alle dichiarazioni richieste dalla normativa.

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni riferite agli stessi costi, purché non venga superato il costo effettivamente sostenuto o i limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Una volta conclusa l’istruttoria, il Ministero determinerà l’importo spettante a ciascun richiedente. Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, secondo le modalità che saranno definite dall’Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP ed è esclusa dai limiti ordinari di compensazione previsti per i crediti d’imposta. Restano comunque previsti controlli da parte del Ministero e dell’Agenzia delle Entrate, con recupero delle somme indebitamente percepite in caso di irregolarità.

Le nuove disposizioni forniscono quindi un quadro operativo completo per consentire alle imprese ittiche di presentare correttamente la domanda e beneficiare del sostegno previsto per fronteggiare l’aumento dei costi energetici.

Questo contenuto è bloccato.